Sez. 3, Sentenza n. 615 del 10/03/1970 (Rv. 345760 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - DIFENSORE DISTRATTARIO - ASSUNZIONE DELLA QUALITA DI PARTE NEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - CONDIZIONI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - DIFENSORE DISTRATTARIO - ASSUNZIONE DELLA QUALITA DI PARTE NEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - CONDIZIONI.*
Il difensore distrattario assume la qualita di parte nel processo di impugnazione soltanto quando sorga controversia sulla distrazione, e, cioe, quando la sentenza impugnata non abbia provveduto sulla relativa istanza, o l'abbia respinta, ovvero quando il gravame investa la pronunzia di distrazione. (V 3982-68, massima n 337552 2810-68, massima n 335465 ed altre ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)