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Sez. 3, Sentenza n. 615 del 10/03/1970 (Rv. 345760 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - DIFENSORE DISTRATTARIO - ASSUNZIONE DELLA QUALITA DI PARTE NEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1970-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345760-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - DIFENSORE DISTRATTARIO - ASSUNZIONE DELLA QUALITA DI PARTE NEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - CONDIZIONI.*

Il difensore distrattario assume la qualita di parte nel processo di impugnazione soltanto quando sorga controversia sulla distrazione, e, cioe, quando la sentenza impugnata non abbia provveduto sulla relativa istanza, o l'abbia respinta, ovvero quando il gravame investa la pronunzia di distrazione. (V 3982-68, massima n 337552 2810-68, massima n 335465 ed altre ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)