Sez. 5, Sentenza n. 31482 del 19/06/2007 Ud. (dep. 02/08/2007) Rv. 237578 - 01
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI | Bene giuridico tutelato - Condotta colpevole - Reato ex art. 474 cod.pen. - Differenza.
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI
Il reato di cui all'art. 474 cod.pen. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) ha per oggetto la tutela della fede pubblica e richiede la contraffazione o l'alterazione del marchio e/o del segno distintivo della merce, laddove il reato di cui all'art.517 cod.pen. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) ha per oggetto la tutela dell'ordine economico e richiede la semplice imitazione del marchio, non necessariamente registrato o riconosciuto, purchè detta imitazione sia idonea a trarre in inganno gli acquirenti.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 474, Cod. Pen. art. 517
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)