Sez. 1, Sentenza n. 1578 del 30/03/1989 (Rv. 462364 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - SANZIONI PECUNIARIE - OPPOSIZIONE - SENTENZA DEL PRETORE - RICORSO PER CASSAZIONE - LEGITTIMAZIONE DEL PREFETTO E NON DEL MINISTRO DELL'INTERNO.*
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - SANZIONI PECUNIARIE - OPPOSIZIONE - SENTENZA DEL PRETORE - RICORSO PER CASSAZIONE - LEGITTIMAZIONE DEL PREFETTO E NON DEL MINISTRO DELL'INTERNO.*
In tema di sanzioni amministrative, nell'adozione dei provvedimenti che applicano la sanzione pecuniaria, il prefetto gode della più ampia autonomia rispetto all'autorità centrale da cui dipende ed ha legittimazione esclusiva a contraddire all'opposizione, sicché è inammissibile il ricorso per Cassazione proposto contro la sentenza che decide l'opposizione nei confronti del ministero dell'interno in persona del ministro anziché del prefetto (nel caso si trattava della violazione del d.l. 24 luglio 1973, n. 427 sulla disciplina dei prezzi di beni di largo consumo). (Conf 5540/88, mass n 460116).*
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)