Sez. 1, Sentenza n. 5540 del 13/10/1988 (Rv. 460116 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - SANZIONI PECUNIARIE - OPPOSIZIONE - SENTENZA DEL PRETORE - RICORSO PER CASSAZIONE - LEGITTIMAZIONE DEL PREFETTO E NON DEL MINISTRO DELLO INTERNO.*
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - SANZIONI PECUNIARIE - OPPOSIZIONE - SENTENZA DEL PRETORE - RICORSO PER CASSAZIONE - LEGITTIMAZIONE DEL PREFETTO E NON DEL MINISTRO DELLO INTERNO.*
Con riguardo a sentenza resa dal pretore nel giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa emessa dal prefetto, la legittimazione al ricorso per Cassazione spetta non all'amministrazione dello interno, in persona del ministro, ma al prefetto stesso, il quale nel suddetto giudizio, ai sensi dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, assume la qualità di parte sostanziale e processuale, con specifica autonomia funzionale, in deroga alle comuni regole sulla rappresentanza dello stato e dei suoi organi. (V 1979/87, mass n 451275; (Conf 4544/87, mass n 453238).*
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)