Sez. L, Sentenza n. 5427 del 25/10/1984 (Rv. 437123 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - ONERI FINANZIARI DEI COMUNI, DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE E DEI RELATIVI CONSORZI - DECLARATORIA DELL'ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 6 DELLA LEGGE N. 824 DEL 1971 - EFFETTI - BENEFICI COMBATTENTISTICI - APPLICABILITÀ - POSIZIONI DI DIRITTO SOGGETTIVO DEI LAVORATORI - PERSISTENZA - PAGAMENTI EFFETTUATI DAI PREDETTI ENTI - RIPETIZIONE DI INDEBITO O AZIONE DI ARRICCHIMENTO - INAMMISSIBILITÀ.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - ONERI FINANZIARI DEI COMUNI, DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE E DEI RELATIVI CONSORZI - DECLARATORIA DELL'ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 6 DELLA LEGGE N. 824 DEL 1971 - EFFETTI - BENEFICI COMBATTENTISTICI - APPLICABILITÀ - POSIZIONI DI DIRITTO SOGGETTIVO DEI LAVORATORI - PERSISTENZA - PAGAMENTI EFFETTUATI DAI PREDETTI ENTI - RIPETIZIONE DI INDEBITO O AZIONE DI ARRICCHIMENTO - INAMMISSIBILITÀ.*
La sentenza della Corte costituzionale n. 92 del 1981 (che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971 n. 824, nella parte in cui, in violazione del quarto comma dello art. 81 della Costituzione, non indica con quali mezzi i comuni, le aziende municipalizzate e i relativi consorzi faranno fronte agli oneri finanziari posti a loro carico) non è di ostacolo all'applicazione dei benefici combattentistici contemplati dalla legge 24 maggio 1970 n. 336; infatti, pur creando un vuoto legislativo, l'anzidetta dichiarazione d'incostituzionalità - che attiene soltanto ai rapporti fra gli enti rientranti nella cosiddetta finanza pubblica allargata e lo stato, tenuto a provvedere alle necessarie coperture e ai relativi stanziamenti - non pone nel nulla le posizioni di diritto soggettivo attribuito dalla legge n. 336 del 1970 e non esclude che detti enti debbano sopportare gli oneri derivanti dall'applicazione dei benefici citati. Conseguentemente, i pagamenti effettuati dagli enti sopra menzionati, non essendo stati privati della loro originaria causa giustificatrice, non danno luogo a ripetizione a norma dell'art. 2033 cod. civ. o, in via sussidiaria, all'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 dello stesso codice. (Conf 928/84, mass n 433123).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2041, Legge 24/05/1970 num. 336 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)