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Sez. 3, Sentenza n. 2552 del 07/07/1976 (Rv. 381352 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - CONDIZIONI - ERRONEO APPREZZAMENTO DELLE RISULTANZE PROCESSUALI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381352-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - CONDIZIONI - ERRONEO APPREZZAMENTO DELLE RISULTANZE PROCESSUALI - ESCLUSIONE.*

L'errore di fatto che puo dar luogo alla revocazione della sentenza ai sensi dell'art 395 n 4 cod proc civ non consiste nell'inesatto apprezzamento delle risultanze di causa - quale l'erronea interpretazione della domanda o l'omessa considerazione di una argomentazione difensiva - ma dev'essere il prodotto di un'errata percezione delle cose, che abbia indotto il giudice a ritenere la sussistenza di un fatto che obiettivamente non esiste, o l'inesistenza di un fatto che viceversa risulti accertato. (Conf 2247/73, mass n 365512).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)