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Sez. L, Sentenza n. 1036 del 15/03/1977 (Rv. 384669 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384669-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - CONDIZIONI.*

L'errore di fatto, previsto dall'art 395 n 4 cod proc civ quale motivo d'impugnazione per revocazione, e solo quello inerente a punti non controversi ed originato da una falsa rappresentazione della realta, in forza di vizio di percezione obiettivamente ed immediatamente riscontrabile, non anche, pertanto, quello relativo all'esame ed all'apprezzamento delle risultanze processuali su punto controverso, deducibile esclusivamente con ricorso per Cassazione, nei limiti consentiti dall'art 360 n 5 cod proc civ. (Conf 2552/76, mass n 381352; (Conf 2955/75, mass n 377037).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)