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Sez. 2, Sentenza n. 3072 del 23/10/1974 (Rv. 371533 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MOTIVI DI RICORSO - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE GIUDIZIALI - ESCLUSIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1974-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371533-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MOTIVI DI RICORSO - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE GIUDIZIALI - ESCLUSIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - NECESSITA.*

La statuizione relativa alla liquidazione delle spese giudiziali, pur non costituendo per il suo carattere accessorio, strettamente inerente allo svolgimento del processo, una decisione riguardante il merito della causa, idonea ad escludere la necessita di esperire il rimedio del regolamento di Competenza, nei termini per esso stabiliti dall'art 47, comma secondo, cod proc civ, non puo formare oggetto di censura in Sede di regolamento, laddove possono essere esaminate solo le questioni relative alla Competenza. La suddetta statuizione, ove inerisca ad una decisione emessa in grado di appello, puo essere quindi impugnata solo mediante ricorso per Cassazione, col rito ordinario. (Conf 3514'71, mass n 355161; 1486'71, mass n 351810).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)