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Sez. L, Sentenza n. 2697 del 24/06/1977 (Rv. 386352 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - SENTENZA DI SECONDO GRADO - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA DEL PRIMO GIUDICE - MEZZO DI GRAVAME - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - NECESSITA - STATUIZIONI SULL'EFFICACIA DEL DECRETO INGIUNTIVO E SULLE SPESE E DEFINIZIONE DELLA QUESTIONE DI AMMISSIBILITA DELL'APPELLO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1977-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386352-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - SENTENZA DI SECONDO GRADO - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA DEL PRIMO GIUDICE - MEZZO DI GRAVAME - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - NECESSITA - STATUIZIONI SULL'EFFICACIA DEL DECRETO INGIUNTIVO E SULLE SPESE E DEFINIZIONE DELLA QUESTIONE DI AMMISSIBILITA DELL'APPELLO - IRRILEVANZA.*

Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la sentenza di secondo grado che, rilevata l'ammissibilita del gravame, dichiari l'incompetenza del giudice che ha emesso l'ingiunzione, annullando la medesima e regolando le spese di causa, puo essere impugnata solo con istanza di regolamento di Competenza, ai sensi dell'art 42 cod proc civ, in quanto non contiene pronunce diverse da quella sulla Competenza, tali non potendosi considerare ne le statuizioni conseguenziali ed accessorie sull'efficacia del decreto ingiuntivo e sulle spese processuali, ne la definizione della questione pregiudiziale dell'ammissibilita dell'appello, al solo fine della decisione sulla Competenza. (V 3175/75, mass n 377278; (V 766/75, mass n 374124; (V 3072/74, mass n 371533).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)