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Sez. 4, Sentenza n. 18998 del 27/03/2009 Ud. (dep. 06/05/2009) Rv. 244005 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE | Infortunio sul lavoro - Principio di affidamento - Ambito di operatività - Condizioni - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-03-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244005-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE

Il responsabile della sicurezza sul lavoro, che ha negligentemente omesso di attivarsi per impedire l'evento, non può invocare, quale causa di esenzione dalla colpa, l'errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti da parte dei lavoratori, poiché il rispetto della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore anche dai rischi derivanti dalle sue stesse disattenzioni, imprudenze o disubbidienze, purché connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa. (In applicazione del principio, si è ritenuto che il direttore e delegato alla sicurezza di uno stabilimento, cui era stato contestato di non avere predisposto o fatto predisporre idonee protezioni al fine di evitare cadute dall'alto degli operai che si recassero sui lucernai dello stabilimento per lavori di manutenzione dei canali di gronda, non potesse invocare a sua discolpa la condotta imprudente del lavoratore).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)