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Sez. 4, Sentenza n. 22622 del 29/04/2008 Ud. (dep. 05/06/2008) Rv. 240161 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE | Infortunio sul lavoro - Principio d'affidamento - Ambito di operatività - Contemperamento con il principio di salvaguardia degli interessi del soggetto tutelato - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240161-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE

In tema d'infortuni sul lavoro, il principio d'affidamento va contemperato con il principio di salvaguardia degli interessi del lavoratore "garantito" dal rispetto della normativa antinfortunistica; ne consegue che il datore di lavoro, garante dell'incolumità personale dei suoi dipendenti, è tenuto a valutare i rischi ed a prevenirli, e non può invocare a sua discolpa, in difetto della necessaria diligenza, prudenza e perizia, eventuali responsabilità altrui. (In applicazione del principio, si è ritenuto che il datore di lavoro, al quale era stato contestato di non avere adeguatamente valutato i rischi correlati alla stabilità di pali messi a sua disposizione dall'ENEL, non potesse invocare a sua discolpa l'affidamento nella stabilità dei predetti pali).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)