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Sez. 5, Sentenza n. 4144 del 03/10/2000 Cc. (dep. 24/11/2000) Rv. 217390 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - APPLICAZIONE PROVVISORIA DI MISURE DI SICUREZZA - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ | Persistente pericolosità del soggetto - Necessità - Prove del fatto - Necessità - Esclusione - Gravi indizi - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217390-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - APPLICAZIONE PROVVISORIA DI MISURE DI SICUREZZA - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ

Ai fini dell'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza, una volta accertata la persistente pericolosità del soggetto, non è necessaria la prova piena del fatto, essendo sufficienti i gravi indizi della sua sussistenza, atteso l'indubbio parallelismo tra applicazione provvisoria di una misura di sicurezza e applicazione di misura cautelare personale, come evincibile dal diretto riferimento dell'art. 313 cod.proc. pen. all'art. 292 cod.proc.pen., in relazione alle modalità di valutazione ed applicazione della misura, e dal fatto che il citato art. 313, al terzo comma, equipara, ai fini dell'impugnazione, la misura prevista all'art. 312 cod.proc.pen. alla custodia cautelare.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 206 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 313 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 313 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 312 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 312 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)