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Sez. 1, Sentenza n. 7169 del 09/01/2007 Cc. (dep. 21/02/2007) Rv. 235742 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - APPLICAZIONE PROVVISORIA DI MISURE DI SICUREZZA - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ | Gravi indizi - Sussistenza - Necessità.
Stato
decisa il 2007-01-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235742-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - APPLICAZIONE PROVVISORIA DI MISURE DI SICUREZZA - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ

L'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza, quale ad esempio il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, può avvenire solo in presenza di gravi indizi di reità a carico del soggetto, non potendosi incidere sulla libertà personale senza il rispetto delle condizioni generali di applicazione delle misure cautelari siano esse misure coercitive o misure di sicurezza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 312 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 313 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)