Sez. 1, Sentenza n. 1318 del 12/05/1973 (Rv. 363933 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PLURALITA DI VIOLAZIONI - INFLIZIONE D'UNA PENA GLOBALE - OPPOSIZIONE AVVERSO L'ORDINANZA INTENDENTIZIA - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DELLA SUSSISTENZA D'UNA SOLA INFRAZIONE - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA DI TUTTA LA PENA - NECESSITA.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PLURALITA DI VIOLAZIONI - INFLIZIONE D'UNA PENA GLOBALE - OPPOSIZIONE AVVERSO L'ORDINANZA INTENDENTIZIA - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DELLA SUSSISTENZA D'UNA SOLA INFRAZIONE - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA DI TUTTA LA PENA - NECESSITA.*
In Sede di opposizione avverso una ordinanza intendentizia che abbia inflitto una pena globale per due infrazioni finanziarie (nella specie, in materia di IGE), il giudice, che, abbia riconosciuto sussistente una sola delle infrazioni, non puo non dichiarare l'illegittimita dell'intera pena pecuniaria globalmente inflitta anche per l'altra. E cio sia che si tratti di pena complessiva irrogata in applicazione del principio del cumulo, non potendo in tal caso il giudice, senza violare il divieto di modificare l'atto amministrativo (art 4 della legge abolitiva del contenzioso) sceverare la pena spettante per l'infrazione commessa; sia che il principio del cumulo sia stato nella specie temperato da quello della continuazione (in base all'art 8 della legge 7 gennaio 1929 n 4), non potendosi in tal caso, senza violare l' art 112 cod proc civ, pronunziare sulla legittimita della pena dopo aver accertato il difetto di uno dei suoi presupposti (per insussistenza di una delle infrazioni). (per l'altra infrazione, il SC ha precisato poter l' amministrazione nuovamente irrogare un'autonoma pena).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 3, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)