Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie
Testo vigente
Titolo I. Della repressione delle violazioni delle leggi finanziarie in generale.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 472
Art. 2
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 472
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 472
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 472
Art. 5
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 472
Art. 6
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 472
Art. 7
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 472
Art. 8
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 472
Art. 9
1. Per le violazioni delle leggi finanziarie che costituiscono contravvenzione, commesse da chi e' soggetto all'altrui autorita', direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorita' o incaricata della direzione o vigilanza e' obbligata, in caso di insolvibilita' del condannato, al pagamento di una somma, pari all'ammontare dell'ammenda inflitta al colpevole, purche' la violazione riguardi disposizioni che la detta persona era tenuta a fare osservare.
2. Le leggi concernenti i singoli tributi determinano quali siano le disposizioni, in esse stabilite, che la persona rivestita dell'autorita' o incaricata della direzione o vigilanza e' tenuta a fare osservare alla persona sottoposta.
3. Qualora anche la persona preposta risulti insolvibile, si procede contro il condannato alla conversione della pena dell'ammenda in quella dell'arresto, secondo le norme del Codice penale.
Art. 10
1. Per le contravvenzioni relative ai tributi dovuti da enti forniti di personalita' giuridica, eccettuati lo Stato, le provincie, i comuni e gli altri enti pubblici, qualora sia pronunciata condanna contro chi ne abbia la rappresentanza o sia con essi in rapporto di dipendenza, gli enti predetti sono obbligati, in caso di insolvibilita' del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta.
Art. 11
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 472
Art. 12
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 472
Art. 13
1. Per le contravvenzioni punibili con la sola pena dell'ammenda, non superiore nel massimo a lire mille, il colpevole e' ammesso a pagare, nell'atto della contestazione della contravvenzione, una somma a favore dello Stato pari complessivamente all'ammontare del tributo e della sopratassa e del sesto del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge.
2. Il pagamento estingue il reato e non si fa luogo alla compilazione del processo verbale della contravvenzione.