diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1510 del 11/02/2000 (Rv. 533720 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO | Determinazione - Criteri - Sede legale dell'impresa - Presunzione di coincidenza con la sede effettiva - Limiti - Trasferimento della sede legale - Rilevanza - Condizioni.
Stato
decisa il 2000-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533720-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO

Ai fini della dichiarazione di fallimento, la competenza per territorio si individua con riferimento al luogo ove ha sede l'impresa, la quale si presume fino a prova contraria coincidente con quella effettiva, intendendosi per tale il luogo dove si esplica la prevalente attività direttiva o amministrativa volta a raccogliere, coordinare ed organizzare i diversi fattori di produzione e ricevono impulso tutti gli affari dell'impresa (nella specie, la S.C. ha escluso che assumessero rilievo una delibera di trasferimento e un contratto di affitto di azienda non opponibili ai terzi per mancanza delle prescritte forme di pubblicità e contratti di locazione e di fornitura di energia elettrica, telefono etc. indici di un'attività meramente preparatoria e interna).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)