Sez. 1, Sentenza n. 1116 del 10/02/1999 (Rv. 523090 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO | Presunzione di coincidenza della sede principale dell'impresa con la sede legale - Prova contraria - Ammissibilità - Contenuto.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO
La sede effettiva dell'impresa sociale, determinante per l'individuazione del tribunale competente per territorio sull'istanza di fallimento (art. 9 R.D. 16 marzo 1942 n. 267), è costituita dal centro di direzione ed organizzazione dell'impresa stessa, e si identifica in via presuntiva con la sede legale, quale luogo istituzionalmente destinato alle indicate funzioni, salva la prova contraria del carattere soltanto formale o fittizio di tale sede legale, o comunque della presenza altrove di quelle attività o della parte più significative di esse (nella specie la S.C. ha considerato elementi univoci e concordanti, idonei al superamento dell'indicata presunzione, quelli offerti dalla relazione del curatore, dai verbali negativi di pignoramento, dalle fatture e dai vaglia cambiari inerenti ai rapporti commerciali dell'impresa).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)