Sez. 3, Sentenza n. 1349 del 10/02/1998 (Rv. 512433 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA | Statuizione di rilascio di un fondo agricolo per una data, successiva a quella indicata dall'attore - Individuazione dell'esatta data di scadenza da parte di giudice - Violazione del principio di corrispondenza della pronunzia alla richiesta - Esclusione - Tentativo di conciliazione effettuato con riferimento alla data di scadenza indicata dall'attore - Validità.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA
Non integra violazione del principio di corrispondenza della pronunzia giudiziale alla richiesta delle parti la statuizione di rilascio di un fondo agricolo per una data, successiva a quella indicata dall'attore, individuata dal giudice in base all'esatto accertamento dell'epoca di inizio del rapporto agrario, né in tale ipotesi può ritenersi omesso l'obbligatorio tentativo di conciliazione, ex art. 46 comma primo della legge 3 maggio 1982 n. 203, posto che al suddetto fine oggetto di preventiva comunicazione è la domanda nella formulazione che essa avrà in giudizio, onde ogni diversa implicazione processuale della stessa non importa il venir meno della validità dell'esperito tentativo di composizione della lite.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 2, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)