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Sez. U, Sentenza n. 9601 del 27/04/2006 (Rv. 588383 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Appalto pubblico - Procedura di affidamento - Gara - Esclusione di un concorrente - Delibera di aggiudicazione - Impugnazione dinanzi al Giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 33, comma secondo, lettera e), del d.lgs. n. 80 del 1998 - Delibera di esclusione dalla gara - Impugnazione con motivi aggiunti, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 1034 del 197 - Dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998 - Efficacia retroattiva - Difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo - Estensione ai motivi aggiunti - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588383-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Nel caso in cui un'impresa, esclusa da una gara d'appalto per l'affidamento di lavori pubblici, abbia, in epoca successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, impugnato la delibera di esclusione e quella di aggiudicazione dinanzi al Giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettera e), del predetto d.lgs., la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di tale disposizione, nonché quella successiva dell'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 (cfr. sentenze della Corte costituzionale n. 292 del 2000 e n. 204 del 2004), pur avendo efficacia retroattiva, non comportano il venir meno della giurisdizione del Giudice adito anche in ordine alla domanda di annullamento di una nuova delibera di aggiudicazione (emessa a seguito della riapertura della gara), avanzata dalla medesima ricorrente, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 205 cit., mediante la proposizione di motivi aggiunti, essendo tale impugnazione riconducibile all'art. 6 della stessa legge, che devolve alla giurisdizione amministrativa le controversie relative a procedure di affidamento dei lavori, nonché all'art. 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall'art. 1 della legge n. 205 del 2000, che consente d'impugnare mediante motivi aggiunti tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso e connessi all'oggetto dello stesso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 21 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 1, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 6, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)