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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7560 del 08/03/2022 (Rv. 664561 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA | Termine ordinario decorrente dalla conoscenza del decreto irregolarmente notificato - Termine di chiusura decorrente dal compimento del primo atto di esecuzione - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664561-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il termine ordinario per proporre opposizione tardiva, ai sensi del primo comma dell'art. 650 c.p.c., è di quaranta giorni dalla conoscenza, comunque avuta, del decreto da parte dell'ingiunto, fermo restando che, indipendentemente dalla fruizione di tale termine, in applicazione del terzo comma dell'art. 650 c.p.c., l'opposizione è comunque inammissibile decorsi dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, proposta nei dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione, ma oltre quaranta giorni dalla notificazione, ritualmente eseguita, del precetto).

Cod. Proc. Civ. art. 650 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)