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Sez. 2, Ordinanza n. 8989 del 09/04/2026 (Rv. 677626-02)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA | Opposizione tardiva - Decorrenza del termine - Dalla conoscenza del decreto irregolarmente notificato - Termine di chiusura decorrente dal compimento del primo atto di esecuzione - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677626-02

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il termine per proporre opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650, comma 1, c.p.c. è di quaranta giorni dalla conoscenza dell'atto, comunque acquisita dall'ingiunto, fermo restando che, a norma del comma 3 della medesima disposizione, l'opposizione è inammissibile una volta decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione.(Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza che, rilevato il mancato ritiro del piego nonostante la consegna della comunicazione di avvenuto deposito alla moglie del destinatario, ha ritenuto perfezionata la notificazione decorsi dieci giorni dalla consegna della CAD sia per il notificante che per il notificato).

Cod. Proc. Civ. art. 650 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)