Sez. L, Sentenza n. 21672 del 14/08/2008 (Rv. 604578 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO | Prestazioni previdenziali - Termine di decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 - Decorrenza dall'esaurimento del procedimento amministrativo attivato dal ricorso amministrativo al comitato provinciale dell'INPS - Possibilità di ulteriori strumenti amministrativi di impugnazione previsti dalla disciplina autonoma dell'INPS - Incidenza sul termine di decadenza - Esclusione - Fattispecie in tema di revocazione della decisione sulla domanda di riliquidazione della pensione di vecchiaia.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO
In materia di prestazioni previdenziali, il termine di decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. 639 del 1970 decorre dall'esaurimento del procedimento amministrativo ivi indicato, attivato dal ricorso amministrativo al comitato provinciale dell'INPS, ovvero dallo spirare dei termini per tale impugnazione amministrativa, restando irrilevante, sul decorso del termine, la possibilità di ulteriori strumenti amministrativi di impugnazione previsti dalla disciplina autonoma dell'INPS in relazione alla specifica prestazione (nella specie, il ricalcolo della pensione di vecchiaia, per il quale è previsto una istanza di revocazione).
Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 4 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 483 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)