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Sez. L, Sentenza n. 5017 del 11/03/2004 (Rv. 571015 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO | Azione giudiziaria per ottenere prestazioni previdenziali - Termine di decadenza ex art. 47 d.P.R. n.639 del 1970 - Decorrenza in caso di avvenuta proposizione del ricorso amministrativo - Dalla comunicazione della decisione sul ricorso amministrativo o dall'avvenuta formazione del silenzio rigetto.
Stato
decisa il 2004-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571015-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO

Nei procedimenti per i quali è stata proposta la domanda amministrativa di integrazione al minimo del trattamento pensionistico prima del 19 settembre 1992, continua ad applicarsi il termine decennale previsto dall'art. 47, commi 2 e 3, del d.P.R. 30 aprile 1970, n.639, qualificato come termine di decadenza dall'art. 6 d.l. n.103 del 1991, di interpretazione autentica, convertito nella legge 1 giugno 1991, n.166; inizia a decorrere, nel caso in cui sia stato presentato il ricorso amministrativo di unica istanza al comitato provinciale dell'INPS, dalla decisione del ricorso amministrativo stesso, o dalla scadenza dei termini previsti per la sua decisione, con conseguente formazione del provvedimento amministrativo implicito di rigetto.

Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Legge 19/09/1992 num. 384 art. 4 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 46 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 44 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)