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Sez. L, Sentenza n. 25943 del 29/11/2005 (Rv. 585634 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO | Requisiti - Consapevolezza e volontarietà del riconoscimento del debito - Necessità - Estremi - Fattispecie concernente la presa d'atto, da parte dei lavoratori, della riserva espressa dal datore di richiedere loro la restituzione degli emolumenti in contestazione nel caso di esito favorevole delle vertenze giudiziarie con altri ex dipendenti.
Stato
decisa il 2005-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585634-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO

Per aversi riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, pur non occorrendo formule sacrali e neppure una specifica volontà di produrre l'effetto interruttivo (data la natura non negoziale dell'atto), è pur sempre necessario che sussista, anche implicitamente, una manifestazione della consapevolezza della esistenza del debito che riveli il carattere della volontarietà. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che non aveva riconosciuto tali requisiti nella presa d'atto, da parte dei lavoratori, della riserva espressa dalla società di richiedere loro la restituzione degli emolumenti in contestazione, in caso di esito favorevole, per l'azienda, delle vertenze giudiziarie con altri ex dipendenti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)