Sez. L, Sentenza n. 12531 del 07/07/2004 (Rv. 574307 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO | Requisiti - Consapevolezza del riconoscimento del debito desunta da dichiarazione univoca - Necessità - Estremi - Circolare di un ente - Configurabilità con atto interuttivo - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa a circolare delle Ferrovie in tema di compenso per lavoro straordinario.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO
Il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse o che lo stesso riconoscimento resti condizionato ad elementi estranei alla volontà del debitore. Deve, pertanto, escludersi che possa configurarsi in guisa di atto interruttivo la circolare di un ente che, oltre a non provenire da chi ne abbia la rappresentanza esterna, per essere rivolta ad una platea più o meno estesa di destinatari, non attesta la piena consapevolezza di ogni singolo rapporto giuridico (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che non aveva riconosciuto tale carattere ad una circolare delle Ferrovie dello Stato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)