Sez. 3, Sentenza n. 3732 del 28/03/2000 (Rv. 535118 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Controversie in materia di locazione di immobili urbani - Sospensione dei termini durante il periodo feriale - Applicabilità - Rito del lavoro - Irrilevanza.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE
La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale trova applicazione nelle controversie in materia di locazione di immobili urbani, atteso che per dette controversie la previsione, ai sensi dell'art. 447 bis cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 70 della legge n. 353 del 1990, in vigore dal 30 aprile 1995), del rito del lavoro non comporta di per sè l'attrazione della disciplina dei termini processuali disposta dall'art. 3 della legge n. 742 del 1969 per le controversie di lavoro di cui all'art. 409 cod. proc. civ. essendo l'esclusione della sospensione dei termini correlata non alla specialità del rito, bensì alla specifica natura della controversia
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)