Sez. 3, Sentenza n. 9247 del 03/05/1985 Ud. (dep. 18/10/1985) Rv. 170724 - 01
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO - INSTALLAZIONE DI MISURATORI DELLE ACQUE PRELEVATE - OMISSIONE - REATI PERMANENTI.*
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO - INSTALLAZIONE DI MISURATORI DELLE ACQUE PRELEVATE - OMISSIONE - REATI PERMANENTI.*
La domanda di autorizzazione allo scarico, con gli incombenti con essi è utilmente presentabile anche dopo il termine posto dalla legge, e così anche permane l'Obbligo della installazione dei misuratori delle acque prelevate e della relativa denuncia periodica, sussistendo l'interesse all'attualità della conoscenza di tali dati da parte delle autorità competenti per il controllo, sicché trattasi di reati omissivi permanenti. (V mass n 155461).*
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 7, Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 23 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)