Sez. 3, Sentenza n. 8643 del 02/06/1998 Ud. (dep. 25/07/1998) Rv. 211675 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE | Aggravante di cui all'art. 349, comma secondo, cod.pen - Illegittimità della nomina del custode - Irrilevanza - Ragione.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE
Per la configurabilità dell'aggravante di cui al capoverso dell'art. 349 cod.pen è sufficiente che il violatore dei sigilli sia colui che abbia in custodia la "res", che cioè sia stato nominato custode, anche se eventualmente la nomina risulti illegittima, giacché la norma tutela il vincolo, previsto per legge, di immodificabilità della cosa per finalità pubbliche, mentre gli eventuali vizi non consentono la cosiddetta autotutela, ma devono essere fatti valere nei modi di legge.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 349 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)