Sez. 3, Ordinanza n. 3005 del 22/09/1995 Cc. (dep. 16/11/1995) Rv. 202791 - 01
REati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Violazione di sigilli - In genere | Pretesa illegittimità del sequestro - Causa di giustificazione e di insussistenza del delitto - Esclusione - Bene giuridico tutelato - Immodificabilità della cosa per formalità pubbliche - Autotutela - Esclusione.
REati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Violazione di sigilli - In genere
La pretesa illegittimità del sequestro non costituisce né causa di giustificazione né di insussistenza del reato di cui all'art. 349 cod. pen. (violazione di sigilli), la cui aggravante è configurabile anche nell'ipotesi di illegittima nomina del custode giacché la norma tutela il vincolo, previsto per legge, di immodificabilità della cosa per finalità pubbliche, mentre gli eventuali vizi consentono la cosiddetta autotutela ma devono essere fatti valere nei modi di legge.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 349 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)