Sez. 3, Sentenza n. 22883 del 30/10/2007 (Rv. 600387 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO | Circolazione dei veicoli - Estinzione del reato per ragione diversa dalla prescrizione - Sentenze irrevocabili nel giudizio penale - Sentenze di condanna e sentenze di assoluzione - Inclusione.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO
In tema di prescrizione del risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli, l'applicazione della seconda parte del terzo comma dell'art. 2947 cod. civ. - ai sensi della quale il termine breve di prescrizione di due anni decorre dalla data in cui la sentenza penale é divenuta irrevocabile - esige che deve trattarsi non di qualsivoglia sentenza penale ma solo di sentenze che non dichiarano l'estinzione del reato per prescrizione e, cioé, di sentenze di condanna nonché di assoluzione per motivi diversi dalla predetta estinzione; peraltro, poiché a norma dell'art. 648, comma primo, cod. proc. pen., sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non é ammessa impugnazione diversa dalla revisione, l'irrevocabilità di una sentenza penale non dipende dal suo contenuto, ma discende solo dal fatto che essa sia stata pronunziata in giudizio e non sia impugnabile, per cui la qualità della irrevocabilità delle sentenze penali investe sia quelle di condanna che di proscioglimento (art. 529 cod. proc. pen., sentenze di proscioglimento, e art. 530 cod. proc. pen., sentenze di assoluzione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)