Sez. L, Sentenza n. 9863 del 18/09/1995 (Rv. 494060 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE | Restituzione di somme versate all'I.N.P.S. a titolo contributivo in base a sentenza cassata - Disciplina ex art. 2033 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - Interesse e rivalutazione - Decorrenza dal giorno del pagamento e non da quello della domanda amministrativa.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE
L'azione diretta alla restituzione (ai sensi dell'art. 389 cod. proc. civ.) di somme percepite dall'INPS a titolo contributivo in base a sentenza di appello poi cassata (o in base a sentenza di primo grado confermata da sentenza di appello poi cassata) non soggiace alla disciplina della "condictio indebiti" (art. 2033 cod. civ.), sorgendo il diritto alla restituzione direttamente dalla riforma della sentenza già costituente titolo delle attribuzioni venute meno definitivamente ed "ex tunc" per effetto della sentenza di cassazione. Pertanto, non rilevando lo stato soggettivo di buona o mala fede dell'"accipiens", gli interessi nonché la rivalutazione dovuti (la seconda solo per la parte eccedente il danno presunto già risarcito dai primi) sulle somme corrisposte in esecuzione della sentenza cassata decorrono dal giorno del pagamento, anziché dalla domanda amministrativa, come invece avviene, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., nella diversa ipotesi di mero indebito contributivo caratterizzato dalla buona fede dell'"accipiens".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 389
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)