Sez. 3, Sentenza n. 2419 del 10/06/1977 (Rv. 386127 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PARENTI DEL DATORE DI LAVORO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 5 DEL RD N 1765 DEL 1935 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PARENTI DEL DATORE DI LAVORO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 5 DEL RD N 1765 DEL 1935 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
E manifestamente infondata la questione di incostituzionalita dell'art 5 RD n 1765 del 1935, quale risulta dalla decisione n 22 del 1967 della Corte costituzionale (che, modificando il testo dell'art 4 RD citato, ha fatto si che l'Azione di regresso possa essere esercitata dall'Inail contro il datore di lavoro quando l'infortunio sul lavoro sia derivato non solo da reato di un preposto, ma anche da reato di un qualsiasi dipendente) per preteso contrasto con l'art 3 Costituzione. Infatti il diritto di regresso, benche esteso a nuove ipotesi, puo essere esercitato soltanto se l'infortunio derivi da reato, ed ha percio sempre carattere eccezionale; esso, di conseguenza, non snatura il rapporto assicurativo ne trasforma i contributi da premi assicurativi in Tributi. Il fatto, poi, che il diritto di regresso dell'Inail sia piu esteso di quello spettante agli assicuratori privati ex art 1916 cod civ e giustificato dalle finalita sociali perseguite dall'istituto.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)