Sez. 3, Sentenza n. 94 del 13/01/1976 (Rv. 378719 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - GIUDICE, DELL'ESECUZIONE - FORMA DEI PROVVEDIMENTI - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE - PROVVEDIMENTI EMESSI IN UDIENZA E FUORI UDIENZA - DECORRENZA DEL TERMINE PERENTORIO - DIFFERENZE - COMUNICAZIONE - ATTO ESECUTIVO RIVELATORE DEL PROVVEDIMENTO - EQUIPOLLENZA - FATTISPECIE (ORDINANZA DI VENDITA).*
ESECUZIONE FORZATA - GIUDICE, DELL'ESECUZIONE - FORMA DEI PROVVEDIMENTI - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE - PROVVEDIMENTI EMESSI IN UDIENZA E FUORI UDIENZA - DECORRENZA DEL TERMINE PERENTORIO - DIFFERENZE - COMUNICAZIONE - ATTO ESECUTIVO RIVELATORE DEL PROVVEDIMENTO - EQUIPOLLENZA - FATTISPECIE (ORDINANZA DI VENDITA).*
I provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono Atti esecutivi e, come tali, sono soggetti all'opposizione prevista dall'art 617 cod proc civ; il termine perentorio di cinque giorni per la proposizione di detta opposizione decorre dal giorno della pronuncia, per i provvedimenti emessi in udienza, e da quello della comunicazione alla parte (che il cancelliere deve fare nei tre giorni successivi alla pronuncia), per i provvedimenti emessi fuori udienza; equipollente della comunicazione, al fine indicato, deve ritenersi il compimento dell'atto (nella specie, vendita) che, rappresentando l'esecuzione del provvedimento medesimo (nella specie, ordinanza di vendita), e palesandone il contenuto, non puo essere ignorato dallo interessato. (V 3249/56).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)