Sez. 3, Sentenza n. 5404 del 12/12/1977 (Rv. 389066 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - MANCATA COMPARIZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE - NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI - UDIENZA NEL PROCESSO ESECUTIVO - CONFIGURABILITA - ORDINANZE DI SEMPLICE RINVIO - LEGITTIMITA - COMUNICAZIONE DELLA NUOVA UDIENZA - NECESSITA - CONDIZIONI - IMPUGNAZIONE DELLE ORDINANZE EMESSE IN UDIENZA - TERMINE - DECORRENZA.*
ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - MANCATA COMPARIZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE - NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI - UDIENZA NEL PROCESSO ESECUTIVO - CONFIGURABILITA - ORDINANZE DI SEMPLICE RINVIO - LEGITTIMITA - COMUNICAZIONE DELLA NUOVA UDIENZA - NECESSITA - CONDIZIONI - IMPUGNAZIONE DELLE ORDINANZE EMESSE IN UDIENZA - TERMINE - DECORRENZA.*
La nozione tecnica di 'udienzà non e estranea al processo di esecuzione, sia sotto il profilo sostanziale dei provvedimenti previsti dall'art 569 cod proc civ, sia sotto il profilo formale delle comunicazioni previste dall'art 631 cod proc civ. pertanto, la previsione di udienze nelle quali siano emessi provvedimenti di audizione delle parti e dei creditori (art 569 citato) e ordinanze di vendita all'incanto (art 576 cod proc civ) non esclude la possibilita di ordinanze di semplice rinvio, alle quali va applicata la disciplina dell'art 176 cod proc civ, per la quale le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi, tanto che la comunicazione della nuova udienza da parte del cancelliere e prescritta solo nell'ipotesi in cui nel corso del processo esecutivo nessuna delle parti si sia presentata all'udienza (art 631 citato). Pertanto, il termine per l'eventuale impugnazione delle ordinanze emesse in udienza decorre dal giorno della loro pronuncia. (V 94/76, mass n 378719; (V 2148/73, mass n 365369).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 176, Cod. Proc. Civ. art. 489, Cod. Proc. Civ. art. 569, Cod. Proc. Civ. art. 576, Cod. Proc. Civ. art. 631
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)