Sez. 2, Sentenza n. 10652 del 17/05/1983 Ud. (dep. 10/12/1983) Rv. 161658 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - IN GENERE - CENSURE IN ORDINE ALLA PROVA INDIZIARIA - RIFERIMENTO ALLA VALUTAZIONE DEGLI INDIZI NEL LORO COMPLESSO - NECESSITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - IN GENERE - CENSURE IN ORDINE ALLA PROVA INDIZIARIA - RIFERIMENTO ALLA VALUTAZIONE DEGLI INDIZI NEL LORO COMPLESSO - NECESSITÀ.*
Le censure di legittimità in ordine alla prova indiziaria, per essere ammissibili, debbono riferirsi non al valore di ogni singolo indizio, considerato isolatamente, ma alla valutazione che degli indizi ha fatto il giudice di merito nel loro complesso e nella loro coordinazione logica. (Conf mass n 157553; (Conf mass n 148754; (Conf mass n 147387).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)