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Sez. 2, Sentenza n. 10652 del 17/05/1983 Ud. (dep. 10/12/1983) Rv. 161658 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - IN GENERE - CENSURE IN ORDINE ALLA PROVA INDIZIARIA - RIFERIMENTO ALLA VALUTAZIONE DEGLI INDIZI NEL LORO COMPLESSO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-05-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161658-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - IN GENERE - CENSURE IN ORDINE ALLA PROVA INDIZIARIA - RIFERIMENTO ALLA VALUTAZIONE DEGLI INDIZI NEL LORO COMPLESSO - NECESSITÀ.*

Le censure di legittimità in ordine alla prova indiziaria, per essere ammissibili, debbono riferirsi non al valore di ogni singolo indizio, considerato isolatamente, ma alla valutazione che degli indizi ha fatto il giudice di merito nel loro complesso e nella loro coordinazione logica. (Conf mass n 157553; (Conf mass n 148754; (Conf mass n 147387).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)