Sez. 2, Sentenza n. 1637 del 02/04/1982 Ud. (dep. 24/02/1983) Rv. 157553 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - IN GENERE - CENSURE IN ORDINE ALLA PROVA INDIZIARIA - RIFERIMENTO NON AL SINGOLO INDIZIO, MA ALLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI ESSI - NECESSITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - IN GENERE - CENSURE IN ORDINE ALLA PROVA INDIZIARIA - RIFERIMENTO NON AL SINGOLO INDIZIO, MA ALLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI ESSI - NECESSITÀ.*
In ordine alla prova indiziaria l'accertamento dei fatti indizianti e l'apprezzamento del loro significato non sono censurabili in Cassazione quando siano sorretti da motivazione scevra da vizi logico-giuridici. Pertanto le censure di legittimità per essere ammesse debbono riferirsi non al valore di ogni singolo indizio considerato isolatamente, ma alla valutazione che degli indizi ha fatto il giudice di merito nel loro complesso e nella loro coordinazione logica. (Conf mass n 148754; (Conf mass n 131872).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 524 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)