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Sez. 1, Sentenza n. 3410 del 15/01/1982 Ud. (dep. 30/03/1982) Rv. 153012 - 01

ARMI - ARMI DA GUERRA - PISTOLA BERETTA CAL. 9 MODIFICATA MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DELLA CANNA CON ALTRA DI CAL. 7, 65 - CLASSIFICAZIONE TRA LE ARMI DA GUERRA.*
Stato
decisa il 1982-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153012-01

ARMI - ARMI DA GUERRA - PISTOLA BERETTA CAL. 9 MODIFICATA MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DELLA CANNA CON ALTRA DI CAL. 7, 65 - CLASSIFICAZIONE TRA LE ARMI DA GUERRA.*

È da classificare tra le armi da guerra la pistola beretta calibro 9, che sia modificata mediante la sostituzione dell'originaria canna con altra di calibro 7, 65. Invero la sostituzione della canna, imponendo comunque l'impiego di bossoli calibro 9, non elimina la spiccata potenzialità offensiva che contraddistingue, secondo il disposto dell'art. 1 della legge 18 aprile 1975 n. 110, le armi in questione; e ciò per la maggiore velocità iniziale impresa al proiettile dalla carica di lancio contenuta nel bossolo calibro 9. (Conf. Massima rv 148180, 148846, 150738 dell'anno 1981).*

Riferimenti normativi: Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)