Sez. 2, Sentenza n. 6531 del 15/02/1985 Ud. (dep. 26/06/1985) Rv. 169956 - 01
ARMI - ARMI DA GUERRA - PISTOLA BERETTA CALIBRO NOVE - SOSTITUZIONE DELLA CANNA ORIGINARIA CON ALTRA DI CALIBRO 7, 65 - È ARMA DA GUERRA.*
ARMI - ARMI DA GUERRA - PISTOLA BERETTA CALIBRO NOVE - SOSTITUZIONE DELLA CANNA ORIGINARIA CON ALTRA DI CALIBRO 7, 65 - È ARMA DA GUERRA.*
La pistola beretta calibro nove, che sia stata modificata mediante la sostituzione dell'originaria canna con altra di calibro 7, 65, deve essere classificata tra le armi da guerra, poiché la sostituzione non elimina la spiccata potenzialità offensiva che contraddistingue, secondo il disposto dell'art. 1 legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), l'arma in questione che, pur nella sostituzione effettuata, conserva le caratteristiche di arma da guerra. (Conf mass n 135084; (Conf mass n 138595; (Conf mass n 140694; (Conf mass n 145593; (Conf mass n 148180; (Conf mass n 148846; (Conf mass n 151857; (Conf mass n 153012).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)