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Sez. 5, Sentenza n. 21333 del 30/07/2024 (Rv. 671651-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Fallimento - Notifica dell'avviso di accertamento al solo curatore - Conseguenze - Nullità dell'avviso - Esclusione - Inefficacia e inopponibilità al soggetto fallito ed ai soci ex amministratori - Sussistenza.
Stato
decisa il 2024-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671651-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA

In tema di fallimento, la notifica dell'avviso di accertamento nei confronti del solo curatore - e non anche nei riguardi del contribuente - non comporta la nullità o l'inesistenza dell'atto impositivo, né tantomeno la decadenza dell'Amministrazione dal potere accertativo, ma solo la sua inefficacia e inopponibilità al soggetto fallito ed ai soci ex amministratori destinati a succedere nei debiti fiscali dell'ente, i quali rimangono legittimati ad impugnare tempestivamente l'atto a decorrere dal giorno in cui ne vengono effettivamente a conoscenza.

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)