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Sez. 5, Ordinanza n. 10760 del 22/04/2024 (Rv. 671076-01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Crediti tributari - Fallimento - Cartella di pagamento notificata al solo curatore - Opponibilità al fallito rientrato in "bonis" - Esclusione - Conseguenze - Prescrizione - Fattispecie. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA - In genere.
Stato
decisa il 2024-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671076-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, l'ente impositore che decida discrezionalmente di notificare la cartella di pagamento al solo curatore fallimentare non può, poi, giovarsi di tale notificazione nei confronti del fallito tornato in bonis, il quale, ove abbia ricevuto la notificazione di un atto successivo che abbia in tale cartella il presupposto, può contestare la validità e la fondatezza anche dell'atto prodromico, inidoneo ad interrompere la prescrizione del credito tributario nei suoi confronti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata annullando l'intimazione di pagamento opposta dal fallito tornato in bonis, in quanto fondata su cartelle notificate al curatore con conseguente fondatezza dell'eccezione di prescrizione dei tributi oggetto delle stesse).

DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 50

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)