Sez. L, Ordinanza n. 1800 del 17/01/2024 (Rv. 669828-01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE | Giudice del lavoro - Competenza territoriale - Cessazione del criterio temporaneo dell'azienda o della dipendenza - Presupposto - Spostamento idoneo ad incidere sulla competenza - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE
In tema di competenza per territorio nel rito del lavoro, la cessazione del criterio temporaneo ex art. 413, comma 3, c.p.c., in ragione dell'inizio della causa oltre sei mesi dopo il trasferimento dell'azienda o della dipendenza, presuppone che detto trasferimento sia idoneo ad incidere, ab origine, sulla competenza territoriale, essendo invece inidonei a tal fine gli spostamenti avvenuti all'interno dello stesso circondario o dello stesso Comune. (Nella specie, la S.C. ha negato la rilevanza - ai fini dell'individuazione del giudice competente per territorio - dello spostamento da un luogo ad un altro dello stesso Comune di una dipendenza aziendale, un parcheggio di autobus).
Cod. Proc. Civ. art. 413 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)