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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 27684 del 03/12/2020 (Rv. 660062 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE | - Rapporto di lavoro - Competenza territoriale - Foro della dipendenza cui era addetto il lavoratore - Cessazione del rapporto di lavoro - Limite temporale di cui all’art. 413, comma 3, c.p.c. - Operatività - Esclusione.
Stato
decisa il 2020-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660062-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE

In tema di competenza per territorio nel rito del lavoro, ai fini dell'individuazione del foro della dipendenza ove era addetto il lavoratore alla cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 413, comma 2, c.p.c., non opera il limite temporale previsto dal successivo comma 3, che si riferisce esclusivamente alla cessazione della dipendenza e non anche al venir meno della destinazione del lavoratore a prestarvi la sua opera.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)