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Sez. 5 - , Sentenza n. 21469 del 25/02/2021 Ud. (dep. 31/05/2021) Rv. 281312 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - IN GENERE | Durata delle operazioni - Omessa indicazione da parte del giudice per le indagini preliminari - Conseguenze - Nullità o inutilizzabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2021-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281312-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - IN GENERE

In tema di intercettazioni, l'omessa indicazione da parte del giudice per le indagini preliminari della durata delle operazioni non determina la nullità, né l'inutilizzabilità dell'attività di captazione, operando il limite temporale predeterminato per legge.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 com. 3, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 13 com. 2 CORTE COST., Legge 13/07/1991 num. 203 art. 1, Decreto Legisl. 29/12/2017 num. 216 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)