Sez. 6 - , Sentenza n. 34657 del 29/09/2020 Cc. (dep. 04/12/2020) Rv. 280112 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - IN GENERE | Durata delle operazioni – Erronea fissazione da parte del giudice per le indagini preliminari – Conseguenze – Nullità o inutilizzabilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - IN GENERE
In tema di intercettazioni, non compete al giudice per le indagini preliminari la fissazione della durata delle operazioni, sicché l'erroneità di tale fissazione non determina la nullità, né l'inutilizzabilità dell'attività di captazione, in quanto al limite fissato si sostituisce quello predeterminato per legge. (Fattispecie relativa alla proroga di intercettazioni telefoniche, autorizzata, in ordine a reati contro la pubblica amministrazione, per un termine inferiore a quello di 20 giorni previsto dal combinato disposto degli artt. 6 del d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 e 13, comma 2, del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 13 luglio 1991, n. 203). (Conf.: n. 6365 del 1996, Rv. 205376).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 com. 3, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 13 com. 2 CORTE COST., Legge 13/07/1991 num. 203 art. 1, Decreto Legisl. 29/12/2017 num. 216 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)