Sez. L, Sentenza n. 6772 del 06/08/1987 (Rv. 454977 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - PERSONALE ADDETTO - MACCHINE ELETTROMECCANICHE - OBBLIGO ASSICURATIVO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - PERSONALE ADDETTO - MACCHINE ELETTROMECCANICHE - OBBLIGO ASSICURATIVO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Il personale, il quale, in ragione della sua attività, svolta professionalmente, in modo sistematico ed abituale, anche se non continuativo, purché non in via occasionale od eccezionale, venga a contatto con macchine, apparecchi e impianti elettrici, è soggetto all'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (art. 1 DPR 30 giugno 1965 n. 114) senza che occorra accertare l'entità del pericolo e la sussistenza effettiva di questo in relazione alle macchine elettromeccaniche adoperate, stante la presunzione assoluta di rischio correlata all'uso di tali macchine, quale prevista dall'art. 1 citato, a nulla rilevando che il personale suddetto svolga attività manuale accessoria e strumentale o quantitativamente marginale rispetto all'attività intellettuale, che eventualmente ad esso sia propria in relazione alla qualifica impiegatizia ricoperta. (principio affermato con riferimento ai dipendenti di un'azienda di credito addetti all'uso del centralino telefonico, del telex, di terminali e della telebanda). (Conf 2975/85, mass n 440700).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)