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Sez. L, Sentenza n. 2975 del 13/05/1985 (Rv. 440700 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - ADDETTI A TERMINALI VIDEO - OBBLIGO ASSICURATIVO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440700-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - ADDETTI A TERMINALI VIDEO - OBBLIGO ASSICURATIVO - SUSSISTENZA.*

I terminali video rientrano tra gli impianti e gli apparecchi elettrici, che l'art. 1 del T.U. Delle Disposizioni per la Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124) elenca espressamente, ponendo come presunzione "iuris et de iure" la esistenza del rischio per quei soggetti i quali, nell'espletamento della loro attività - anche se impiegatizia - vengano a contatto con tali impianti ed apparecchi elettrici in modo sistematico ed abituale, anche se non continuativo. Ne consegue che i lavoratori addetti ai terminali video sono soggetti all'Obbligo assicurativo senza che possa avere rilievo l'accertamento relativo all'entità del pericolo ed alla conseguente gravità del rischio, che, valutato preventivamente dal legislatore il quale lo riconnette al fatto obiettivo dell'adibizione del lavoratore ad uno dei detti congegni, resta, apprezzabile soltanto in Sede di Determinazione della misura del premio di Assicurazione. (V 908/82; (V 866/82).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)