Sez. 1, Sentenza n. 6259 del 07/11/1997 Cc. (dep. 28/01/1998) Rv. 209522 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Pena espiata agli arresti domiciliari - Criteri di valutazione per la concessione del beneficio.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di liberazione anticipata, allorché la pena venga espiata agli arresti domiciliari, e manchino, quindi, il trattamento rieducativo svolto in istituto e la correlativa partecipazione ad esso del detenuto, assume rilevanza decisiva la valutazione della sua condotta sotto il profilo del modo con cui egli ha saputo trarre profitto dai margini di libertà offertigli. Tale parametro di valutazione non si esaurisce nel controllo del rispetto delle prescrizioni imposte, ma investe l'esame del comportamento complessivo del soggetto in modo da trarre da esso quegli elementi positivi che, aggiunti alla mera condotta regolare, indicano un'evoluzione positiva della personalità mediante l'abbandono delle precedenti scelte devianti e l'accettazione di modelli di vita socialmente corretti.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)