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Sez. 1, Sentenza n. 13412 del 19/02/2021 Cc. (dep. 09/04/2021) Rv. 281057 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Detenuto agli arresti domiciliari - Concessione del beneficio - Valutazione demandata al giudice - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-02-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281057-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di liberazione anticipata, allorché la pena venga espiata agli arresti domiciliari e manchino, quindi, il trattamento rieducativo svolto in istituto e la correlativa partecipazione ad esso del detenuto, la valutazione demandata al giudice non si esaurisce nel controllo del rispetto delle prescrizioni imposte, ma richiede anche l'esame del comportamento complessivo del soggetto al fine di valutarne l'evoluzione della personalità. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione con la quale il beneficio era stato negato all'imputato in base al solo fatto che, in occasione del suo compleanno, aveva ricevuto presso l'abitazione ove era detenuto, il figlio, la ex compagna ed una terza persona).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 103, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)