Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2791 del 11/02/2016 (Rv. 638984 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - DEPOSITO DI DOCUMENTI | Copia autentica dell'ordinanza impugnata attestata dal difensore ai sensi della disciplina sul processo digitale - Giudizio introdotto dinanzi al giudice di merito in data anteriore al 30 giugno 2014 - Improcedibilità del regolamento di competenza - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - DEPOSITO DI DOCUMENTI
Ai sensi dell'art. 16 bis, commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 179 del 2012, convertito nella l. n. 221 del 2012 (modificata dall'art. 4, comma 2, della l. n. 114 del 2014 e dall'art. 19, comma 1, della l. n. 132 del 2015) e dell'art. 44 del d.l. n. 90 del 2014, conv. nella citata l. n 114, le disposizioni concernenti il processo telematico hanno trovato applicazione, per i procedimenti iniziati prima del 30 giugno 2014, a decorrere dal 31 dicembre 2014, mentre anteriormente e fino a tale data era possibile solo depositare atti e documenti. Ne consegue che il potere di autentica esercitato dal difensore, ai sensi della disciplina sul processo digitale, per attestare la conformità all'originale della copia di una ordinanza emessa, prima del 31 dicembre 2014, in un giudizio iniziato prima del 30 giugno 2014, non ha giustificazione normativa e il ricorso per regolamento di competenza proposto avverso tale ordinanza è improcedibile stante il mancato deposito di idonea copia autentica del provvedimento impugnato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Legge 17/12/2012 num. 221 art. 1, Legge 11/08/2014 num. 114 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)