Sez. L - , Sentenza n. 15074 del 19/06/2017 (Rv. 644780 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE | Attestazione di conformità all'originale resa dal cancelliere - Copia - Sentenza civile - Sottoscrizione del giudice con firma digitale - Prova.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE
L'attestazione di conformità all'originale della copia, resa dal cancelliere, della sentenza civile in forma digitale dimostra anche l'avvenuta sottoscrizione di quest'ultima da parte del giudice, senza possibilità di contestazione, se non tramite querela di falso, poiché, ai sensi dell'art. 23, del d.lgs. n. 82 del 2005 (codice dell'amministrazione digitale), le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 1, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)